Demolizione per ampliamento: detrazioni fiscali

In caso di demolizione e ricostruzione di un edificio condominiale che usufruisce dell'aumento di volumetria previsto dal piano casa, è possibile usufruire delle detrazioni fiscali previste per la manutenzione e/o riqualificazione energetica?  In caso di risposta positiva, la detrazione compete per l'intero nuovo volume o solo per il volume preesistente? (si consideri che il nuovo edificio sarà difforme per sagoma e volumetria da quello esistente).

Risposta:

L’art. 3, comma 1 lettera d) del DPR 380/01 dispone che sono compresi negli interventi di ristrutturazione quelli relativi alla demolizione e fedele ricostruzione, a condizione che i lavori di ricostruzione dell’edificio avvengano nel rispetto della stessa volumetria e della sagoma di quello preesistente.

L’Amministrazione finanziaria ha più volte chiarito, si veda circolare ministeriale n. 57/E del 1998, circolare ministeriale n. 36/E del 2007, circolare n. 39 del 2010 e da ultimo la risoluzione ministeriale n. 4/E del 04 gennaio 2011 proprio a riguardo del "piano casa", che nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria e sagoma dell’edificio preesistente.
Ne consegue che nel caso prospettato di demolizione e ricostruzione con ampliamento in ottemperanza del "piano casa" di cui all’art. 11 del Decreto Legge n. 112 del 2008, la detrazione non spetta, in quanto l’intervento è considerato nel suo complesso quale nuova costruzione. Non è quindi possibile accedere alla né detrazione di cui alla Legge n. 449/1997 che permette la detrazione del 36%, in relazione alle spese per interventi di recupero fino ad un massimo di 48.000 euro, né all’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica sugli edifici esistenti di cui alla Legge n. 296 del 2006.

Autore: internet

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